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Nulla Osta Impatto Acustico

Il Nulla Osta di Impatto Acustico è un documento necessario ed indispensabile per chi deve aprire una nuova impresa/attività in qualsiasi comune d’Italia.

Tale documento viene rilasciato dalla Pubblica Amministrazione (Comune) previa una relazione tecnica o perizia di valutazione previsionale o di verifica strumentale del livello di rumore emesso ed immesso dalla nuova attività.
E’ un obbligo ai sensi della Legge Quadro 447/95 che DEVE essere espletato esclusivamente  da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA).

Lo strumento autorizzativo del Nulla Osta di Impatto Acustico è stato introdotto per contenere la diffusione del rumore che si verifica con la creazione di nuove attività oppure con il mutamento di quelle esistenti; tale strumento si applica, oltre che a corredo delle domande di autorizzazione all’esercizio di attività produttive, anche alle volture o cessioni di licenza.

La perizia consiste in rilievi fonometrici con strumenti professionali e certificati e tramite calcoli sulla propagazione del rumore, eseguita da professionisti abilitati ai sensi di legge.

Tale documento, in alcuni Comuni, è da allegare alla SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività) o in alternativa è richiesta la sola relazione di Valutazione di Impatto Acustico Ambientale o la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

In particolare, il  Comune di Roma con Deliberazione n.35 del 2010 ha stabilito un regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, trattorie, pub, etc…
Si tratta di una serie di requisiti che il locale deve possedere per poter avviare l’attività o richiederne il cambio di gestione o lo spostamento dell’ubicazione. A ciascuno dei requisiti elencati nel regolamento viene attribuito un punteggio. Il titolare deve dimostrare di possedere un certo punteggio minimo (a seconda della zona del territorio comunale in cui si trova) per poter avviare la pratica.

In altri termini devono essere rispettati determinati criteri di qualità ai quali è attribuito uno specifico punteggio (che varia da 5 a 40).

In particolare, un requisito che assegna ben 40 punti è descritto nel criterio di qualità n.7:

“Insonorizzazione dei locali certificata da tecnico iscritto all’albo professionale realizzata anche con pannelli fonoisolanti che garantiscano all’esterno e negli ambienti confinanti una emissione inferiore al 10% dei limiti di legge”

Questo criterio assegna il punteggio massimo che il Regolamento attribuisce fra tutti i parametri disponibili.

 

E data la somma totale dei punteggi pari a 200, per aprire un nuovo esercizio di somministrazione, fatto salva la sussistenza dei requisiti strutturali, deve essere garantito il rispetto di un punteggio minimo che varia a seconda della ZONA di appartenenza A, B o C.

 

In particolare:

  • nella ZONA A, per lo più coincidente con la Città Storica, il punteggio minimo da conseguire è 170;
  • nella ZONA B, per lo più coincidente con la Città Consolidata,il punteggio minimo da conseguire è  155;
  • nella ZONA C, per lo più coincidente con la Città da Ristrutturare e con la Città della Trasformazione, il punteggio minimo da conseguire è 120.

 

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